La disciplina finalizzata al contrasto delle frodi in materia di IVA che interessano i carburanti custoditi nei depositi fiscali o nei depositi di un destinatario registrato, stabilisce che:
– l’immissione in consumo è subordinata al versamento dell’IVA con modello F24, senza possibilità di compensazione;
– il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede a immettere in consumo o estrarre i prodotti;
– la base imponibile, che include l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione precedente all’introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.
Titolari dei depositi e coobbligati al pagamento
Sul versamento delle accise, l’articolo 2, comma 4, del TUA prevede che obbligati al pagamento dell’accisa sono:
a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
c) relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.ipsoa.it

