Gli utility token non possono essere assimilati, ai fini IVA, ai voucher (risposta ad interpello n. 507/2022). In ambito unionale, infatti, la disciplina dei buoni corrispettivo non dovrebbe applicarsi agli u.t. la cui natura cambi a seguito della emissione, per divenire moneta virtuale o strumento di investimento, suscettibili quindi di essere negoziati su un mercato secondario in cambio di un profitto.
La Commissione europea aggiunge che non è possibile stabilire a priori quando un u.t. può qualificarsi come criptovaluta o come strumento di investimento o titolo.
Gli utility token cambiano natura
In definitiva, la possibilità che un utility token si trasformi dopo l’emissione, assumendo la nuova natura come descritta, farebbe venir meno nello strumento le condizioni previste per i voucher.
La difficoltà sopra espressa, di stabilire se un utility token sia un voucher o uno strumento di pagamento, o altro ancora, è fatta propria anche dall’OCSE, che individua nel nesso tra il servizio reso e il prezzo corrispondente la difficoltà stessa, da cui deriva quella di stabilirne, poi, il relativo trattamento IVA.
Pertanto, ai fini IVA gli u.t. andrebbero considerati alla stregua di documenti di legittimazione (articolo 2002 c.c.), conferendo al portatore il diritto di ottenere una prestazione a prezzo ridotto rispetto a chi quel token non possiede. Orbene, la cessione di un documento di legittimazione non assume rilevanza ai fini IVA: non integra una prestazione di servizi o una cessione di beni, poiché si limita a identificare colui che ha diritto allo sconto.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.ipsoa.it

