Agenzia delle Entrate pubblica la risposta n. 501 in data 12 ottobre 2022, trattando il tema del Gruppo Iva e dell’opzione per l’applicazione separata dell’Iva. Nel particolare, il richiedente è una società che opera nel ramo di assistenza e che affida la gestione dei sinistri ad un’altra società costituita in forma consortile. L’istante chiede all’amministrazione finanziaria chiarimenti in merito al trattamento Iva, soprattutto per la sua applicazione separata.
Le attività della suddetta società saranno implementate in futuro, in quanto la società consortile intende allargare il proprio raggio di azione, in qualità di contact center, anche verso soggetti terzi. Proprio per evitare di duplicare l’imposta il Gruppo Iva, di cui è rappresentante la società richiedente, vorrebbe optare per la separazione di attività.
Riferimenti delle Entrate: la conclusione in materia di Iva
In merito alla richiesta fatta dall’istante, le Entrate richiamano il d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. L’art. 36, infatti, prevede che “i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività. (…) L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis….”.
Al riguardo, si conclude che, nel presupposto che le attività vengano realmente separate come da intenti e presentino elementi di uniformità e omogeneità nelle loro caratteristiche essenziali, è possibile esercitare l’opzione di separazione dell’Iva, sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 19/E del 2018.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

