Il dl n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti), all’articolo 2-bis, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 550 euro, per l’anno 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che posseggano alcuni specifici requisiti.
Lavoratori a tempo parziale ciclico verticale. Condizioni per l’una tantum
I suddetti lavoratori dovranno, perciò, avere i seguenti requisiti (circolare INPS n. 115/2022):
– siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane;
– alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente – diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale – né percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi;
– non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda. L’indennità una tantum è infatti incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il primo requisito si intende soddisfatto se il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2021 – può fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese (intendendosi un arco temporale pari a quattro settimane, parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate) e, nel complesso, un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
L’indennità in argomento è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
Essa può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda.
Infine, non concorre alla formazione del reddito, e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
Sitografia
www.inps.it

