In un interpello appena pubblicato (n. 1/2022), il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa l’ambito di applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti, in particolare soffermandosi sull’applicazione del regime di solidarietà in ipotesi di appalto di prestazione di più servizi disciplinata dall’articolo 1677-bis c.c.
L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo che disciplina tale regime (n. 276/2003), stabilisce che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”.
Quando l’appalto riguarda la prestazione congiunta di due o più servizi
Orbene, se l’appalto riguarda congiuntamente la prestazione di due o più servizi di logistica relativi ad attività tra le quali il trasferimento di beni di altro soggetto, a queste ultime, trasferite da un luogo ad un altro, si applicano le norme sul contratto di trasporto, “in quanto compatibili” (articolo 1677-bis c.c. sopra richiamato).
Il Legislatore ha in questo modo riconosciuto e tipizzato una tipologia contrattuale largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica, che configura un contratto di appalto di servizi, come si può evincere, tra l’altro, dal tenore letterale dell’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione, per tale ipotesi, delle norme relative al contratto di trasporto “in quanto compatibili”.
D’altro canto, escludere la compatibilità con il contratto di appalto di servizi:
– sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto;
– introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto.
Infatti, l’articolo 29 sopraccitato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

