Le Entrate tornano (risposta n. 515/2022) al mining, processo tramite il quale le transazioni di valute virtuali sono verificate e aggiunte al registro (ledger) basato sulla blockchain (registrazione delle transazioni).
Il “miner” può avere diritto a:
– una ricompensa di mining, pagata attraverso nuovi token, e/o
– una commissione di transazione di protocollo, ovvero una percentuale del valore della transazione in corso di elaborazione, che viene pagata a partire da quella transazione.
Il mining non rileva ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto
Con il documento di prassi n. 515/2022, che segue di pochi giorni la risposta ad interpello n. 508 sul medesimo tema, le Entrate, sotto l’aspetto Imposta sul valore aggiunto, concludono che l’impossibilità di individuare l’esistenza di un servizio “personalizzato” prestato dal miner a beneficio di un beneficiario, fa ritenere il mining non rilevante ai fini IVA perché connotato dall’assenza di un legame sinallagmatico.
Il miner non deve riscuotere l’IVA a fronte delle criptovalute ricevute dal network; allo stesso tempo, non effettuando operazioni attive imponibili, egli non può esercitare il diritto a detrazione.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

