Il messaggio Inps n. 3767/2022 detta, sulla prestazione economica relativa a malattia e maternità dei lavoratori della spettacolo, le indicazioni operative per usufruire del trattamento economico, ricordando che dal 1° luglio 2022 per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, l’importo massimo della retribuzione giornaliera previsto al fine di beneficiare delle prestazioni di malattia e maternità è elevato a 120 euro.
Risulta invariato, invece, il requisito minimo contributivo atto al riconoscimento del diritto all’indennità di malattia, ovvero almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia fino alla data di inizio dell’evento. I versamenti riconosciuti dovranno essere quelli dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Maternità e congedo parentale nello spettacolo: modifiche e conferme
Se per il trattamento di malattia l’Istituto previdenziale ha specificato le citate modifiche, per la maternità sembrano confermate le indicazioni fornite nella circolare n. 182/2021.
Per le domande di indennità per maternità e paternità viene fatta distinzione circa il periodo di richiesta. Se la domanda ricade nel periodo successivo al 1° luglio 2022, le indennità vengono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera (di cui sopra anche per malattia) pari a 120 euro. Viceversa, se la domanda è relativa ad un periodo antecedente, allora l’importo massimo sarà pari a 100 euro.
Stesso trattamento anche per il congedo parentale. In aggiunta, nei casi in cui il congedo venga usufruito a metà tra il periodo antecedente e successivo al 1° luglio 2022, l’indennità viene corrisposta liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo vigente al momento della fruizione.
Le norme descritte si applicano a tutti i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
Sitografia
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