In tema di sussidi alle aziende, l’articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2022, conosciuto come “decreto Ristori“, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
La misura riconosce, dunque, ai contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica.
Nella risposta ad interpello n. 516/2022, l’istante (una Provincia) dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19, ed afferma che si tratta di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica.
Il trattamento fiscale dei sussidi: non assumono rilevanza
In ragione di tali presupposti ed in applicazione del citato articolo 10-bis, l’Amministrazione finanziaria ritiene che i sussidi di cui trattasi, benché erogati in data successiva al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati «a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall’Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

