Oggetto del Pronto Ordini n. 165 (18.10.2022) del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è la procedura di cancellazione per morosità di un iscritto sul quale pendano due procedimenti disciplinari. Nel dettaglio, in capo ad un iscritto è attiva la sanzione disciplinare di sospensione della durata di un anno, comminata per morosità ed è, inoltre, pendente un altro procedimento disciplinare a seguito di giudizio penale ancora in corso.
L’articolo 7 del Regolamento per la Riscossione dei contributi – Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi – prevede che si proceda con gli adempimenti atti a concretizzare la cancellazione dell’iscritto dall’Albo professionale. Poiché, però, l’articolo 5 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale recita che “L’iscritto all’Albo, all’Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti (…)”, e che “(…) la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare”, viene chiesto al Consiglio nazionale dei Commercialisti se sia possibile procedere alla cancellazione per morosità dell’iscritto nonostante penda a suo carico un altro procedimento disciplinare scaturito da un giudizio penale ancora pendente.
Viene pure chiesto se, nel caso in cui l’iscritto non possa essere cancellato per morosità, le quote annuali di iscrizione all’albo che matureranno siano dovute.
Commercialisti: nessuna cancellazione ed obbligo di corresponsione delle quote annuali
Osserva, in merito, la categoria che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile dall’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. 139/2005, il quale non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.
Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è di tutta evidenza – leggiamo nel PO 165/2022 – che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.
Viene, poi, da sé che fin quando il professionista rimane iscritto all’albo, dovrà corrispondere all’Ordine di appartenenza le quote annuali di iscrizione.
Sitografia
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