In tema di omessa comunicazione delle operazioni nel quadro SO, le Entrate offrono le facoltà per sanare.
Normativamente, sempreché non sia esercitata la facoltà di opzione, notai, intermediari abilitati e società ed enti emittenti che intervengano, anche come controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Comunicano, poi, all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente (nei confronti delle società emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali).
Non così per le cessioni (e le ulteriori operazioni) che generino plusvalenze o altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni di questi obblighi, che impediscono l’identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con sanzione amministrativa.
Il decreto 2 marzo 1999 (Ministero delle Finanze) ha approvato il modello 770 e le relative istruzioni ed ha disposto l’indicazione delle citate operazioni nel quadro SO relativo alla comunicazione.
Nel 2010, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha integrato le istruzioni al quadro SO con le causali per indicare le operazioni che possono generare redditi da attività patrimoniali oggetto di rimpatrio, nonché le operazioni aventi ad oggetto attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti.
L’obbligo di compilazione del quadro SO non sussiste per le operazioni effettuate nell’ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, casi questi in cui le operazioni sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari.
Per contro, devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito realizzate nell’ambito di rapporti nei quali i contribuenti non esercitano l’opzione per l’applicazione dei predetti regimi sostitutivi per scelta o perché è loro inibito dalle norme di riferimento.
L’intermediario deve comunicare l’ammontare delle operazioni in cui è intervenuto, anche in qualità di controparte, non i redditi e le perdite che l’operazione ha originato.
Dinnanzi all’adempimento violato, il contribuente istante nella risposta ad interpello n. 517/2022, ha facoltà di regolarizzare l’omessa comunicazione dei dati presentando, per l’anno d’imposta 2020, una dichiarazione integrativa del modello 770/2021 (indicando nel quadro SO le operazioni omesse).
Sanare con il ravvedimento è possibile
Egli può anche definire le sanzioni applicabili alla omessa comunicazione di ogni singola operazione, avvalendosi delle percentuali di riduzione disposte dall’istituto del ravvedimento operoso.
All’opposto, non è consentito avvalersi del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso, essendo il ricorso a detto istituto consentito ai soli uffici dell’Amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

