Fondazione Studi Consulenti del Lavoro approfondisce l’obbligo del segreto professionale per l’attività del Consulente del Lavoro, materia disciplinata dalla legge n. 12/1979 che, ordinando la professione, impone l’obbligo e stabilisce anche l’applicazione dell’art. 200 del nuovo codice di procedura penale, pubblicato nel 1989. Nel testo del nuovo approfondimento leggiamo del “diritto di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale”, riconosciuta agli esercenti di uffici o professioni.
Il dovere di osservanza del segreto professionale come già descritto, è richiamato nel codice deontologico per “l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro”.
Obbligo e prerogativa: come disciplinare il segreto professionale
Come ben riportato dalla Fondazione Studi, il segreto professionale si trova a metà tra obbligo e prerogativa di cui si può avvalere un Consulente nell’ambito di un processo penale.
A tal proposito, è opportuno in questa sede scandagliare bene il significato del termine obbligo. L’obbligo, infatti, viene individuato nel rispetto deontologico della professione relativo tanto alle attività prestate tanto a tutte quelle informazioni che sono state riportate dal proprio cliente, attraverso il mandato di incarico.
Pertanto, l’illecito disciplinare avviene nel momento in cui il Consulente riveli informazioni oppure divulghi documenti ricevuti dal cliente, non solo nel corso della propria attività ma anche successivamente, oppure nei casi di revoca o rinuncia all’incarico.
Responsabilità penale: i presupposti
I presupposti legati alla rivelazione del segreto possono essere molteplici e, come detto, questo produce non solo un illecito deontologico ma anche una fattispecie criminosa, punita dal codice penale. Il reato così disciplinato ricade sul Consulente del Lavoro che, in ragione della propria professione, riveli un segreto di cui ha avuto notizia. Affinché tale condotta venga riconosciuta come illecita è fondamentale che avvenga “senza giusta causa“.
Questione opposta se il Consulente rivela informazioni o notizie ricevute per attività extraprofessionali, ad esempio in amicizia o solidarietà. In questa specifica ipotesi, non sussiste reato.
Nocumento: cosa succede dopo la rivelazione di un segreto professionale
Cosa succede in caso di rivelazione di un segreto professionale? L’approfondimento precisa la derivazione del “nocumento“. Come recita l’art. 622 del codice penale: “chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516”. Per nocumento si intende, secondo la dottrina, un elemento costitutivo del reato.
Testimonianza e processo penale
L’esercizio del segreto professionale si insinua all’interno di diversi casi, uno di questi è il processo penale o udienza. In caso di testimonianza, infatti, il Consulente del Lavoro, proprio in virtù della propria attività, può appellarsi al segreto professionale, ma unicamente nei casi in cui egli ricopra il ruolo di testimone, non quello di indagato.
In tali casi, è fondamentale il ruolo del giudice, il quale vaglierà la dichiarazione di avvalersi del segreto professionale da parte del Consulente, qualora nutra sospetti circa la “genuinità” della stessa.
Il Consulente può vedersi opporre l’esercizio del segreto professionale anche nel caso in cui venga chiamato dalla polizia giudiziaria a rendere “sommarie informazioni” nella fase delle indagini preliminari, mediante accertamento di un ordine di esibizione di documenti. Tra questi rientrano:
- “cose sulle quali o mediante le quali il reato è commesso”;
- “cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti”.
Sitografia

