Con risposta a interpello n. 519/2022 sul credito di imposta ZES, istituito per facilitare – in alcune aree del Paese – condizioni per lo sviluppo delle imprese già attive e per l’insediamento di nuove imprese, le Entrate richiamano l’articolo 5, comma 2, del dl n. 91/2017 nel testo in versione aggiornata.
Esso prevede, in relazione agli investimenti in beni effettuati nelle Zone Economiche Speciali, che il credito d’imposta sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ogni progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Il credito è esteso all’acquisto, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti effettuati – come prevede, per l’appunto, la nuova versione del citato comma 2 – e di terreni. Per effetto delle modifiche di legge, il credito spetta per gli investimenti in terreni a partire dal 1° maggio 2022.
Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il credito di imposta spetta esclusivamente per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
Per determinare, invece, il “momento di effettuazione“, rilevante per la spettanza della maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza (articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR), non rilevando i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio (ex art. 83 TUIR).
Ora, nella particolare ipotesi oggetto dell’istanza di interpello, la stipula di un contratto di sale & lease-back non è assimilabile ad una vera e propria cessione dell’immobile, perciò l’operazione non rappresenta una causa di decadenza dall’agevolazione relativa alle ZES.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.ipsoa.it

