Con la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro riepiloga le indicazioni sui fondi di solidarietà (articoli 26 e 40 del Dlgs n. 148/2015) per l’adeguamento alla Legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio per il 2022) di riforma degli ammortizzatori sociali.
In particolare, stante l’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2022, il Ministero richiama le norme sull’adeguamento dei fondi, con specifico riferimento a quelle relative alla platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione e alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale.
In assenza di adeguamento il datore passa al Fondo di integrazione salariale
In assenza di adeguamento entro la data citata, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati, o comunque dovuti, verranno trasferiti al Fondo di integrazione salariale.
Ai fini dell’adeguamento, le parti sociali interessate per ciascun Fondo di settore e/o Fondo territoriale dovranno sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022 l’accordo di adeguamento e trasmetterlo alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali, ai fini dell’avvio dell’istruttoria per la modifica, con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), degli atti istitutivi di ciascun Fondo, d’intesa con il Presidente della Provincia Autonoma nel caso dei Fondi di solidarietà territoriali di cui all’articolo 40 del richiamato decreto n. 148 del 2015.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

