La Legge di Bilancio per il 2020 (art. 1, co. da 184 a 197) ha ridefinito la disciplina agevolativa del Piano Nazionale Impresa 4.0, introducendo un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
Appresso, la Legge di Bilancio per il 2021 (art. 1, co. da 1051 a 1063) ha riformulato tale disciplina, confermandone la struttura ma inserendo rilevanti novità: il perimetro di applicazione viene esteso ai beni immateriali generici; viene potenziata l’entità del bonus, innalzando le aliquote agevolative; sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili; si modificano i tempi di fruizione del credito.
Infine, la Legge di Bilancio per il 2022 (art. 1, co. da 44 a 46) ha prorogato e rimodulato le regole limitatamente agli investimenti con oggetto i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0“.
Ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale
Tanto premesso, per quanto di interesse nel caso prospettato in risposta ad interpello n. 522/2022, con oggetto questo credito d’imposta e il mancato svolgimento dell’attività commerciale ad opera della Onlus istante, il citato comma 1051 della Legge di Bilancio per il 2021 prevede che tale credito sia riconosciuto (in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili): «A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (…)».
L’ambito soggettivo appena delineato ricomprende “gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata”.
Pertanto, se le attività per cui sono acquistati i “beni strumentali nuovi” agevolabili si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale, la Onlus istante potrà fruire dell’agevolazione.
Ora, a differenza delle attività istituzionali, le attività connesse (quelle, cioè, statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili svolte in assenza delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari degli interventi, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse) mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Le uniche attività aventi natura commerciali che le Onlus possono svolgere, dunque, sono quelle “direttamente connesse” all’attività istituzionale.
Nel caso in esame, l’Istante dichiara di svolgere – per gli anni d’imposta 2021 e 2022 – le seguenti attività: “accoglienza minori tolti alle famiglie d’origine con decreto del Tribunale minorile” e di “accoglienza di richiedenti asilo così come richiesto dal competente Ufficio Territoriale Governativo”.
Attività non commerciali, i beni strumentali nuovi non rientrano nel credito
Simili attività, poiché svolte nell’esclusivo perseguimento di “finalità di solidarietà sociale”, rientrano tra i settori istituzionali previsti da legge, non qualificandosi commerciali ai fini delle imposte dirette.
Ne consegue che l’Istante, per gli acquisti “di beni strumentali nuovi”, effettuati negli anni 2020 e 2021, nell’ambito delle attività di accoglienza di cittadini stranieri e di “minori tolti alle famiglie di origine”, non possa avvalersi dell’illustrato “credito d’imposta per beni strumentali nuovi”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

