E’ in pubblica consultazione fino al 2.11.2022 il documento interpretativo 11. Eventuali osservazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.
Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio approvato, non in base al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
E’ una concessione, è transitoria ed è fatta in deroga al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 c.c., con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022. La deroga potrà essere prorogata, con decreto del Mef, in base all’evoluzione della turbolenza dei mercati finanziari.
L’Oic chiarisce che la possibilità di evitare la svalutazione riguarda:
a. i titoli iscritti nel bilancio 2021;
b. i titoli acquistati durante l’esercizio 2022.
La deroga è applicabile ai titoli di debito e ai titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale, mentre non lo è nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole (es.: vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio).
E’ possibile esercitarla solo su alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, ed invece non la si può considerare una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante.
Gli strumenti finanziari c.d. “derivati” (Oic 32), che – sì – possono rientrare nell’attivo circolante, non possono viceversa ricadere nell’ambito di applicazione della norma agevolativa.
Ai titoli che rientrano nella deroga continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di valutazione al costo ammortizzato (Oic 20) e di conversione dei titoli in valuta estera (Oic 26).
Le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare sono tenute a destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
Documento interpretativo 11, nella nota integrativa i criteri che individuano i titoli oggetto di deroga
Infine, la nota integrativa dovrà dettagliare:
– i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga;
– la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato;
– le motivazioni per cui la perdita è stata ritenuta temporanea.
Sitografia
wwww.fondazioneoic.eu

