Il decreto legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, introduce disposizioni correttive ed integra il decreto legislativo n. 75/2020, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, cd “PIF”, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (frodi Iva).
Il nuovo decreto entrerà in vigore il 6 novembre prossimo.
Dal 6 novembre l’operatività del decreto contro le frodi Iva
Così, se la condotta è posta in essere per evadere l’Iva, ricadendo in ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10.000.000 di euro, il delitto di dichiarazione infedele è punibile a titolo di tentativo.
Fuori dei casi di concorso nel delitto di dichiarazione infedele, i due delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sono punibili a titolo di tentativo quando ricorrono le medesime condizioni.
Il documento del 4 ottobre corregge, in particolare:
– la disciplina del reato di appropriazione indebita da parte del funzionario pubblico;
– il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati o di beni di valore corrispondente;
– l’indebita percezione di erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
– i reati concernenti le dichiarazioni IVA.
Modifica, invece, l’articolo 6 del decreto legislativo n. 74/2000, riguardante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.ipsoa.it

