Agenzia Entrate analizza le procedure concorsuali in ipotesi di soggetto fallito e di compensazione del credito Iva; la risposta all’interpello è contenuta nel documento n. 521, pubblicato lo scorso 19 ottobre.
L’Amministrazione finanziaria risponde positivamente alla richiesta dell’istante circa la possibilità di compensare il credito Iva con i debiti tributari ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, fatto salvo il procedimento civilistico a tutela della “par condicio creditorum“.
Per far sì che la misura possa essere applicata, deve essere rispettato il piano di riparto. Tale piano ha previsto tanto l’assoluzione di tutti i debiti tributari ammessi al passivo, quanto il pagamento dei crediti in via previlegiata per la totalità degli onorari e in via chirografaria per il 39% della relativa Iva e contributi.
Risoluzione n. 127/E del 2008
Per sviluppare il proprio parere in merito, le Entrate richiamano la risoluzione n. 127/E del 3 aprile 2008. Il documento ha chiarito che: “dal punto di vista degli adempimenti fiscali, il professionista che si insinua al passivo nell’ambito di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed imposta sul valore aggiunto, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile”.
Se l’importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all’ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell’Iva, il professionista deve ridurre la base imponibile e la relativa imposta. Nel caso di specie, l’istante ritiene che debba essere ammessa la detraibilità dell’Iva esposta nelle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto.
Si evidenzia come la detraibilità dell’imposta sia consentita soltanto a condizione che la componente Iva delle fatture in esame sia stata correttamente ricalcolata in conformità alle indicazioni fornite; cioè, attraverso lo scorporo dell’imposta dall’importo complessivo che i professionisti hanno ricevuto dal commissario straordinario.
Legge Fallimentare: quando è applicabile ai fini della compensazione del credito Iva
Nel caso in esame, l’istante si trova in amministrazione straordinaria. Affinché si possa operare la compensazione, in nome della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), è necessario che la posizione debitoria e creditoria riconducibile al fallito venga ricondotta ad un periodo antecedente alla data di apertura della procedura concorsuale.
In conclusione, il professionista può compensare l’Iva con i debiti tributari della procedura; in alternativa, resta salva la condizione di richiesta del rimborso del credito Iva al verificarsi dei presupposti del Decreto Iva.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.gazzettaufficiale.it
www.ipsoa.it
www.normattiva.it

