L’accesso all’anticipo finanziario, ad opera di banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio, comunque denominate, nel limite massimo di 45.000 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche nei confronti degli Enti responsabili per l’erogazione del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR), ha il suo iter e le sue indicazioni operative dal 2020 (circolare Inps n. 130).
Le istruzioni sugli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso agli interventi del Fondo di garanzia a copertura del rischio di credito connesso a detto anticipo, la cui gestione è affidata all’Inps, sono contenute nella successiva circolare n. 131, con cui l’Istituto ha fornito indicazioni per il rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo.
Oggi, con circolare n. 119/2022, vengono date ulteriori istruzioni sul funzionamento e l’attivazione della richiesta di garanzia, nonché sulle modalità di comunicazione con le banche.
Iter per l’attivazione della garanzia
Presupposti per l’attivazione della garanzia sono il decorso del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR, nonché l’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.
L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”, reperibile sul sito istituzionale.
Ricevuta la richiesta di intervento, entro i termini per la verifica dei presupposti, l’INPS procede a comunicare via PEC all’Ente erogatore inadempiente che, qualora non intervenga diversa comunicazione da parte dell’Ente stesso entro trenta giorni dalla notifica, provvederà a erogare l’importo dovuto alla banca richiedente con gli effetti della surroga.
Entro sessanta giorni dalla notifica dell’istanza di intervento, l’INPS – se accerta l’esistenza di tutti i presupposti per l’intervento, in particolare sulla base delle informazioni risultanti dagli archivi informatici presenti nell’applicativo dedicato al Fondo di garanzia TFS/TFR e secondo i requisiti di efficacia e perfezionamento della garanzia – provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.
Sitografia
www.inps.it

