L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce alcuni aspetti salienti circa la possibilità di riconoscere l’esenzione dall’accisa sull’energia elettrica per i mezzi aziendali e la loro ricarica presso le infrastrutture adibite, realizzate presso le sedi aziendali.
La circolare n. 37, del 17 ottobre 2022, specifica innanzitutto che la misura agevolativa riguardante l’esenzione dall’accisa per l’energia elettrica utilizzata presso le infrastrutture di ricarica dei veicoli aziendali a trazione elettrica realizzate nelle proprie sedi operative da società esercenti centrali di produzione o reti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica non può essere applicata.
Excursus dell’agevolazione: quando può essere riconosciuta
L’Adm riprende, così, la circolare n. 37/D del 2007. All’interno di tale documento veniva precisato che la suddetta esenzione “utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità” è applicabile ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici.
L’ambito applicativo dell’agevolazione è stato, più tardi, ampliato, ricomprendendo i consumi non meramente produttivi, ma anche quelli utili a garantire l’operatività degli impianti, come l’illuminazione, la produzione di forza motrice e così via.
Tutto, successivamente, è stato modificato. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 26/2007 si è riscritto il quadro delle esenzioni applicabili, non confermando in ultima battuta l’esenzione per le attività di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. Non solo. E’ stata limitata anche l’applicazione dell’esenzione dall’accisa per l’attività di sola produzione di energia.
No all’esenzione dall’accisa
In conclusione, se l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, questo non basta per vedersi riconosciuta la misura agevolativa.
Sarà applicabile, invece, l’esenzione per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica, che producono energia con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW.
Sitografia
www.normattiva.it
www.ipsoa.it

