E’ stato siglato il rinnovo del CCNL Scuole non statali. A firma di Fiinsei e Confimpreseitalia, il nuovo testo affronta diverse modifiche, primi fra tutti i minimi tabellari in vigore già dallo scorso 1° settembre 2022.
Fiinsei, Confimpreseitalia, CIU e Confal Federazione Scuola hanno rinnovato in data 3 ottobre 2022 il contratto collettivo relativo ai dipendenti delle istituzioni scolastiche paritarie. Le novità, così come le conferme, toccano il personale direttivo, docente e non docente.
Dunque, si è ridefinita la disciplina in materia di retribuzioni. Riconfermati, invece, altri importanti istituti.
Validità e decorrenza del CCNL
Il contratto collettivo nazionale, come rinnovato, ha durata triennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva, mantenendo la decorrenza dal 1° settembre 2022 fino al 31 agosto 2025. Inoltre, si intenderà rinnovato di un anno qualora non venga disdetto da una delle due parti stipulanti.
In materia di Enti Bilaterali, riconoscendone l’importanza nel contesto lavorativo e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, le Parti firmatarie si impegnano a costituire l’Ente bilaterale del comparto entro il 31 marzo 2023. Previsto anche un EDR (Elemento Distinto della Retribuzione), erogato in busta paga a tutti i lavoratori nel caso in cui l’azienda ometta il versamento delle quote di iscrizione al Fondo.
Permessi e Contratto e tempo determinato
La disciplina dei permessi retribuiti e quella del lavoro a termine riecheggiano i termini di legge. Sono consentiti, infatti, a tutti i lavoratori tanto permessi retribuiti (per seri motivi familiari e per urgenti esigenze), tanto quelli non retribuiti.
Per ciò che concerne il contratto a tempo determinato, è consentito stipularne nel limite del 20% sulla base degli assunti a tempo determinato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. La durata massima del lavoro a termine è sancita dalle disposizioni di legge, ma può essere prorogabile, nell’arco dei 24 mesi, fino a un massimo di quattro volte nel biennio.
Confermati nella stessa misura della precedente revisione del 2019 gli istituti di malattia, infortunio sul lavoro e maternità. Per questi ultimi continuano a valere le aliquote già in applicazione.
Sitografia
www.cnel.it

