L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con parere n. 2089 del 18 ottobre 2022, in merito alle sanzioni da non applicare in caso di irrogazione contestuale della maxisanzione, rappresenta che l’articolo 3, comma 3-quinques del decreto legge n. 12/2002 (L. n. 73/2002), vi ricomprende quelle previste dall’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 276/2003.
La disposizione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. E’ sanzionata anche l’omessa comunicazione di cessazione prevista dall’articolo 21, comma 1, L. n. 264/1949. Queste sanzioni non troveranno applicazione in caso di contestazione della “maxisanzione”.
Ma la violazione riferita all’omessa comunicazione di cessazione potrà dirsi assorbita unicamente se il rapporto oggetto di accertamento si è svolto dall’inizio alla fine completamente “in nero”. Diversamente, ove sia iniziato in modo irregolare, poi proseguito in modo regolare sino alla sua conclusione – “emerso”, quindi, anche in ragione di accertamento ispettivo – l’omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto sarà sanzionabile ai sensi dell’appena citato articolo della legge n. 264/1949.
Sitografia
www.dottrinalavoro.it
www.ispettorato.gov.it

