La risposta n. 528/E/2022, in tema di esclusione dal Gruppo IVA di una Società agricola per carenza del vincolo economico (terzo necessario requisito oltre quello finanziario e quello organizzativo), la coesistenza del quale con gli altri due disegna il perimetro del Gruppo IVA, ricorda che, per ragioni semplificatorie, la norma assegna una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario.
Stabilisce, infatti, che dall’esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico ed organizzativo.
Tale presunzione può essere superata fornendo – sempre da legge – prova contraria, mediante presentazione di apposita istanza di interpello ad opera:
del soggetto individuato quale rappresentante del Gruppo IVA;
del partecipante (o dai partecipanti) in relazione al quale (o ai quali) il Gruppo voglia dimostrare l’insussistenza del vincolo presunto.
Il vincolo economico
Circa la verifica del vincolo economico, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i legami esistenti tra soggetti passivi d’imposta, indispensabili ai fini della costituzione di un Gruppo IVA, debbano essere tali da consentire di individuare nel perseguimento di uno scopo comune l’obiettivo dell’attività esercitata da ciascuno dei soggetti che intendono partecipare al Gruppo.
Possono, tra le fattispecie normative, in primo luogo considerarsi legati da un vincolo economico i soggetti passivi che svolgono un’attività principale dello stesso genere.
In considerazione della qualificazione dell’attività come “principale”, non anche “prevalente”, per “principale” la norma intende l’attività caratteristica dell’operatore economico, che è quella (o quelle) indicata (indicate) quale oggetto sociale nell’atto costitutivo per i soggetti passivi d’imposta che rivestono forma societaria.
Per attività principali “dello stesso genere” devono, quindi, intendersi quelle appartenenti, per fare un esempio, alla stessa tipologia di attività commerciale o professionale. Un distinguo è qui importante: la complementarietà postula un rapporto di necessaria strumentalità tra più attività economiche, la cui funzionalità e il cui valore economico si manifestano unicamente in combinazione; l‘interdipendenza, invece, comporta una reciproca connessione tra più attività economiche, che però è eventuale.
Infine, possono considerarsi legati da un vincolo economico i soggetti la cui attività avvantaggia, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi (nel senso del ruolo sussidiario di un’attività rispetto all’altra). Questa previsione è residuale e comprende forme di vincolo economico tra soggetti passivi d’imposta diverse rispetto alle altre.
Sitografia
www.ipsoa.it
www.agenziaentrate.gov.it

