Con la circolare n.122 del 27/10/2022 l’INPS fornisce indicazioni amministrative in merito alle modifiche riguardo il congedo di paternità introdotte dal Decreto Equilibrio n.105/2022 rispetto alla precedente disciplina ( D.Lgs. n.151/2001). Il Decreto n.105/2022 contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura e di parità di genere tra uomini e donne.
La riforma interessa le disposizioni sui periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste nonché sul diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi.
La circolare formula indicazioni operative al congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato, ai periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, alla modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato, nonché in ordine al riconoscimento del diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi.
Misura del congedo di paternità
Il congedo di paternità è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici, i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. Il congedo consiste nell’astensione dal lavoro per dieci giorni lavorativi, fruibili dai due mesi precedenti la data presunta parto ai cinque mesi successivi la nascita del bambino. Il lavoratore comunicherà all’azienda in forma scritta l’intenzione ad astenersi dalla prestazione lavorativa con un preavviso non inferiore a 5 giorni.
Al lavoratore si riconosce il 100% della retribuzione media globale giornaliera per tutto il periodo di congedo, mediante anticipo da parte dei datori di lavoro che conguaglieranno successivamente gli importi con l’Istituto.
Settore privato e autonomi
I periodi di congedo indennizzabili dei lavoratori dipendenti sono pari, secondo le nuove disposizioni in merito al congedo di paternità del Decreto Equilibrio, a 9 mesi fruibili entro i 6 anni di vita del figlio (in caso di adozione o affidamento i 6 anni partono dalla data di ingresso in famiglia). Sono riconosciuti ad ogni genitore tre mesi di congedo indennizzato (non trasferibili all’altro genitore): gli ulteriori tre mesi saranno spettanti ai genitori in alternativa tra loro. Sono inoltre previste maggiori tutele, anche queste rafforzate, quando il reddito individuale del genitore, se solo, risulta inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il Decreto Equilibrio riconosce anche ai padri lavoratori autonomi la possibilità di fruizione dei tre mesi di congedo parentale decorrenti dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino (per la madre dalla fine del periodo di astensione indennizzabile di maternità). L’indennità di congedo è pari al 30% della retribuzione convenzionale ed è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Per le lavoratrici autonome è stata introdotta la corresponsione dell’indennità per i due mesi precedenti al parto: il medico della ASL accerterà il periodo indennizzabile per i casi di gravidanza a rischio.
Sitografia
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