Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto a firma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.
La suddetta misura si rivolge a diversi trattamenti di integrazione salariale, tra cui i Fondi di solidarietà. Come recita l’art. 25-ter del decreto n. 148/2015, i beneficiari delle integrazioni straordinarie sono obbligati alla partecipazione di iniziative a carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante l’utilizzo di fondi interprofessionali. Lo scopo è quello di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tali iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni che colpiscono la mensilità di trattamento di integrazione salariale, partendo dalla sua decurtazione e fino alla decadenza dallo stesso.
La decurtazione e la decadenza dell’indennità: le misure attuate
Diverse sono le misure adottate, in materia di sanzioni, che possiamo così riassumere:
- se la mancata partecipazione è compresa tra il 25% e il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi, è prevista la decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario;
- se la mancata partecipazione è compresa tra il 50% e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi, è prevista la decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario;
- se, infine, la mancata partecipazione è registrata in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi, è prevista la decadenza del trattamento di integrazione salariale straordinario.
Motivazioni valide alla mancata partecipazione all’obbligo formativo
E’ comunque possibile per il lavoratore assentarsi ai corsi di formazione o riqualificazione, salvo la presentazione di documentazione valida che ne registra un giustificato motivo. Tra i casi, segnaliamo:
- documento di stato di malattia o infortunio;
- servizio civile o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza;
- citazioni in tribunale, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- gravi motivi familiari;
- casi di limitazione legale alla mobilità personale ed ogni altro comprovato impedimento oggettivo.
Modalità di applicazione delle sanzioni
Al fine di garantire le misure specificate sopra, sarà il servizio ispettivo territorialmente competente ad occuparsi dell’accertamento dello svolgimento della formazione, secondo il programma aziendale.
Qualora l’organo ispettivo si rendesse conto di assenze ingiustificate, esso stesso si occuperà di provvedere alla contestazione delle sanzioni, seguendo i criteri e le modalità previsti dall’appena pubblicato decreto del 2 agosto 2022.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.normattiva.it

