Il verbale di accordo economico è stato siglato lo scorso giugno dopo una lunga serie di trattative: vista l’indisponibilità della FISM all’apertura del tavolo contrattuale infatti le organizzazioni sindacali del comparto scuola avevano deciso, a tre anni dalla scadenza del CCNL, di dichiarare lo stato di agitazione.
Il rinnovo della parte economica del contratto ha dunque vigenza dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e prevede una revisione delle tabelle retributive, l’implementazione del ‘salario di anzianità’ e il riconoscimento di una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi per revisionare e aggiornare, entro il 31 dicembre 2022, la disciplina normativa del CCNL FISM in modo da definire il contratto stesso.
Revisione economica CCNL FISM nel dettaglio
In base all’intesa firmata dalla Federazione Italiana Scuole Materne FISM la retribuzione minima tabellare è incrementata complessivamente di € 80,00 mensili (in riferimento al parametro del VI livello docenti) con le seguenti decorrenze:
- € 40,00 dall’1 settembre 2022
- € 40,00 dall’1 settembre 2023
Dall’01 settembre 2023 sarà corrisposto per 13 mensilità, a titolo di ‘salario di anzianità‘, un importo pari a € 15,00 a tutto il personale che a quella data abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso ente. Tale importo si aggiunge a quanto previsto, sempre a titolo di ‘salario di anzianità’, dal CCNL FISM 2016-2018.
A copertura dei periodi di carenza contrattuale è riconosciuto, al personale di tutti i livelli in forza all’01 settembre 2022, un importo pari a € 188,50 a titolo di una tantum. Tale importo sarà così corrisposto:
- € 94,25 con la retribuzione di maggio 2023
- € 94,25 con la retribuzione di settembre 2023
Questione Welfare
Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di Welfare del valore di € 200,00. Il diritto alle prestazioni Welfare è riservato ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e che siano in forza all’ 01 settembre di ciascun anno.
I valori saranno riproporzionati per i lavoratori part-time e verranno riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza . Quanto previsto dagli strumenti Welfare si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità derivanti da accordi collettivi.
Sitografia
www.flcgil.it

