Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento del Direttore Ruffini, mette a disposizioni dei contribuenti tutti gli elementi utili a riscontrare errori, omissioni o anomalie nella dichiarazione dei dati Iva del 2019.
Nel particolare, l’Amministrazione finanziaria ha promosso il confronto tra:
- i dati fiscali delle fatture elettroniche, emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche Amministrazioni;
- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
- i dati indicati nella Dichiarazione annuale IVA.
Il contribuente può verificare le irregolarità commesse nella dichiarazione e fornire, a tal proposito, una giustificazione alle Entrate e di conseguenza regolarizzare la propria posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Modalità per la regolarizzazione di errori o omissioni
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori commessi secondo le modalità previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero beneficiando del cosiddetto ravvedimento operoso.
Secondo la normativa la sanzione viene ridotta, a patto che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. La riduzione avverrà nei seguenti modi:
- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto;
- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
I dati Iva messi a disposizione dalle Entrate
Secondo quanto regolamentato dal provvedimento n. 408592, le Entrate hanno messo a disposizione del contribuente i seguenti dati Iva:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- totale delle operazioni Iva trasmesse telematicamente;
A cui si aggiungono le modalità con cui il contribuente può consultare gli elementi informativi; richiedere informazioni o segnalare elementi non conosciuti ed infine regolarizzare errori o omissioni.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

