L’integrazione dell’1,2% relativa ai ratei della tredicesima mensilità viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati dal periodo di paga di luglio 2022 (messaggio Inps n. 4009/2022).
Decontribuzione riconosciuta da ottobre e sgravi mesi precedenti
I datori di lavoro che nei mesi da luglio a settembre 2022 hanno erogato ratei di tredicesima che riguardano il periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, possono esporre il valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022 indicando, nell’elemento “CodiceCausale”, il codice “L097”.
La valorizzazione dell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
Se non hanno erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità di cui sopra, i datori possono fruire direttamente dell’esonero del 2%, validando il codice causale in uso “L095”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, l’elemento “AnnoMeseRif” può essere ricorsivo.
I datori di lavoro che hanno corrisposto dell’esonero esponendo sul codice “L024” il relativo conguaglio (pari al 2 per cento in alternativa allo 0,8 per cento), onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”. Il codice causale “L025” – “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori” – può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Lavoratori pubblici
Per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità (“30” o “31”).
Sitografia
www.ipsoa.it

