In materia di imposte dirette e di IVA, non rinveniamo specifiche disposizioni sulla definizione di veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ma norme che si limitano a disciplinarne il trattamento fiscale. In particolare, all’interno del TUIR, la norma cardine è l’art. 164 che fa riferimento a taluni mezzi a motore, ossia:
- le autovetture ed autocaravan di cui al nuovo codice della strada;
- i ciclomotori;
- i motocicli.
Con risposta ad interpello n. 553/2022, l’Amministrazione finanziaria richiama quell’unico articolo, che appunto fissa le norme generali sul trattamento fiscale applicabile ai veicoli posseduti in regime d’impresa. In particolare, al comma 1, lettera a), detto articolo stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore in esso indicati, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili per l’intero ammontare se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa.
Il costante orientamento interpretativo delle Entrate s’è assestato sul considerare, ai fini delle imposte sui redditi, «utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa» i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.ipsoa.it

