Il Legislatore, mettendo mano sul futuro della misura, ha deciso di ridurre la forza agevolatrice della formazione erogata dalle PMI, che risulta depotenziata. Eppure, la formazione dovrebbe costituire un volano strategico:
- per la trasformazione tecnologica in ambito 4.0;
- ancor più, per il rafforzamento delle piccole e medie realtà imprenditoriali nostrane sui mercati internazionali, anche in ottica consolidamento della competitività.
Dunque, depotenziata. Che scelta è?
Il depotenziamento si pone, oltretutto, in direzione opposta agli obiettivi indicati nel PNRR.
Il prossimo Governo che farà? Tornerà ad incentivare la formazione 4.0, sostenendola con una proroga ragionata che definisca compiutamente tutti gli aspetti ancora non considerati sull’accesso al vantaggio, dando in tal modo chance alle PMI (il 90% delle imprese attive) per una programmazione (anch’essa ragionata) dei progetti formativi, o lascerà cadere questo grande impulso?
Il “Decreto Aiuti” è ultimo, in ordine di data, a dettare regole sul beneficio istituito, in origine, dalla Legge di Bilancio per il 2018 e prorogato, con modifiche, di anno in anno fino a tutto il 2022. Entrato in vigore il 18 maggio 2022, l’Aiuti pareva essere fonte di slancio per il credito di imposta Formazione 4.0. Per i progetti formativi offerti a partire da questa data, le percentuali da applicare al costo del personale formato nelle tecnologie abilitanti 4.0 sono state maggiorate (non per le grandi imprese, le cui percentuali restano invariate).
Ma, sempre l’Aiuti, ha pure previsto che per i progetti formativi che non rispettino le condizioni per la maggiorazione, le imprese dovranno applicare nuove percentuali, inferiori rispetto alle precedenti del 10% per le piccole e del 5% per le medie imprese.
Con il decreto attuativo 1° luglio 2022, cui l’articolo 22 dell’Aiuti ha demandato la definizione delle condizioni per l’applicazione secondo regola delle attuali percentuali, il Ministro Giorgetti – allora titolare del dicastero dello Sviluppo Economico – ha (articolo 2, comma 3), affiancato alle dette condizioni l’introduzione di due vincoli non indicati dal Decreto Aiuti:
- di contenuto, con riferimento alle “tecnologie abilitanti che saranno indicate in un successivo Decreto Direttoriale”;
- di durata minima delle attività formative (24 ore).
L’attesa è vanificata dall’assenza, allo stato, di un decreto direttoriale ad hoc, indicato come necessario per il completamento delle disposizioni tecniche ed operative relative alla misura che, per giunta, non è nella Legge di bilancio per il 2022, unica tra gli incentivi del pacchetto Industria 4.0 a non comparire.
Scenari post dismissione
E’ l’unica misura in grado di convertire in credito di imposta una parte del costo del personale impegnato in attività di formazione 4.0. Ed è stata depotenziata.
Alcun piano formativo erogato dalle PMI dal 18 maggio 2022 è, al momento, in grado di accedere alle percentuali maggiorate, poiché non sono stati definiti compiutamente i criteri per l’accesso, dovendo perciò le imprese di piccole e medie dimensioni applicare percentuali inferiori a quelle originariamente previste.
Quali sono le attuali aliquote della formazione 4.0?
Di seguito l’attuale situazione ai fini del calcolo del credito di imposta formazione 4.0 spettante, per l’anno in corso, in relazione alle percentuali da applicare.
Per progetti formativi avviati prima del 17/5/2022:
– 50% delle spese ammissibili per micro e piccole imprese (con un massimale di € 300.000);
– 40% delle spese ammissibili per medie imprese (con un massimale di € 250.000).
Per progetti formativi avviati dal 18/5/2022 e conclusi al 31/12/2022:
– 40% delle spese ammissibili per micro e piccole imprese (con un massimale di € 300.000);
– 35% delle spese ammissibili per medie imprese (con un massimale di € 250.000).à
Le condizioni che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico (di cui, come anticipato più sopra, non si è avuta finora traccia, rendendosi vane le aliquote maggiorate introdotte dal Dl Aiuti) e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità che il medesimo decreto fantasma avrebbe dovuto stabilire, restano appese all’incertezza normativa fino allo scadere della misura.
Per le grandi imprese (non coinvolte dalle modificazioni introdotte dal Decreto Aiuti) permane, come detto, la percentuale originaria pari al 30%.
Non vi sono, poi, modifiche alla percentuale di agevolazione delle spese ammissibili sostenute per la formazione dei lavoratori c.d. “Svantaggiati” e “molto svantaggiati”, pari al 60% per imprese di ogni dimensione, fermi restando i massimali previsti. Osserva agendadigitale.eu che, tra gli altri, appartengono alla categoria dei cd. Svantaggiati i lavoratori con età compresa tra i 15 e i 24 anni o che abbiano compiuto 50 anni.
Sitografia
www.agendadigitale.eu
www.osservatori.net
www.redigo.info

