La pubblicazione (G.U. del 17.10.2022) del decreto legislativo n. 149/2022 rappresenta, di fatto, l’attuazione della Legge delega n. 206/2021, con cui il Parlamento ha delegato il Governo all’emanazione di uno o più atti di natura legislativa finalizzati a riformare – semplificandolo, razionalizzandolo e accelerando i procedimenti – il processo civile.
Il decreto supera il c.d. “rito Fornero” (per il vero già inutilizzato per l’impugnazione dei licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, a partire dall’emanazione del Jobs Act durante il Governo Renzi) che, in buona sostanza, si caratterizza per «l’articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una fase a cognizione semplificata (o sommaria) e l’altra, definita di opposizione, a cognizione piena nello stesso grado».
La riforma riconduce le controversie di lavoro ad un unico procedimento. E’ riservata una corsia preferenziale alle controversie che ad oggetto hanno i casi di licenziamento, con domanda di reintegrazione.
Il processo civile rimodula quello del lavoro
Orbene, a partire dalla piena operatività della riforma il processo del lavoro sarà disciplinato dagli artt. 409 e seguenti del Codice di procedura civile (Libro II, titolo IV). In aggiunta, una sezione specifica riguarderà le cause instaurate per l’impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione.
Entriamo nel dettaglio del nuovo articolo 441-bis; prevede che per la trattazione delle controversie sull’impugnazione di tali licenziamenti il giudice possa ridurre i termini del procedimento fino a farlo durare la metà, non contando i venti giorni tra la notifica del ricorso al convenuto e la fissazione dell’udienza, che restano obbligo di legge. Egli potrà anche disporre la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali, o la loro separazione.
Esigenze di solerzia investono anche l’ultimo comma dell’art. 441-bis, ottenendo il nuovo rito che le controversie sull’impugnazione dei licenziamenti siano decise tenendo conto delle “medesime esigenze di celerità e di concentrazione”.
La negoziazione assistita in regime di stabilità. Superata la conciliazione in sedi “protette”
Non dilungandoci, ci spostiamo ora alla disposizione di maggiore interesse nella presente trattazione, che prevede la possibilità, per le parti del processo, di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., senza che ciò sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nella negoziazione, ogni parte potrà essere assistita da almeno un avvocato o consulente del lavoro. Raggiunto l’accordo all’esito della negoziazione assistita, esso produrrà la stessa efficacia delle conciliazioni svolte in sedi “protette”.
Ed insomma, non il superamento del “rito Fornero” ma l’introduzione della negoziazione assistita per le controversie di lavoro nella parte che prevede che all’accordo tra le parti all’esito di essa si applichi il regime di stabilità (art. 2113, c. 4, c.c.), superando la concezione che solo le sedi “protette” avrebbero potuto garantire il dipendente nel prestare il consenso alla transazione, appare la vera innovazione.
Sitografia
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