Con la circolare n. 56499/2022 del Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’Economia, attualmente diretto dal ministro Giorgetti), vengono dettate le disposizioni attuative delle modifiche introdotte nel 2017 al decreto antiriciclaggio.
A far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (4 luglio 2017), si determina così l’effetto abolitivo di una serie di illeciti amministrativi non più previsti come tali dalla nuova normativa e la conseguente archiviazione dei procedimenti pendenti.
Le disposizioni attuative della circolare del Tesoro
La circolare del Tesoro – pubblicata il 17 giugno 2022 – individua, nei paragrafi specifici, le fattispecie tipiche per l’omessa segnalazione delle operazioni sospette, dettando i criteri per la quantificazione delle sanzioni e chiarendo il meccanismo del cumulo giuridico e l’applicazione del principio del favor rei. Circa questo aspetto, l’articolo 69 del novellato decreto legislativo n. 231/2007 introduce importanti disposizioni di diritto transitorio.
Per cogliere la portata innovatrice della norma in argomento occorre ricordare che, in materia di sanzioni amministrative, vige il principio di legalità (articolo 1 della legge n. 689/1981) a tenore del quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la disposizione comporta, in mancanza di norme speciali che prevedano l’applicazione dell’istituto del favor rei, la non retroattività delle norme che regolano, sebbene in termini più favorevoli, gli illeciti amministrativi: si applicano le disposizioni sanzionatorie in vigore al momento del fatto, nonostante la disciplina successiva preveda disposizioni più favorevoli, ovvero determini l’abrogazione della disposizione sanzionatoria.
Con l’introduzione del principio di cui all’articolo 69, comma 1, in argomento, il legislatore ha inteso estendere, dunque, il principio del favor rei anche alla materia oggetto del predetto decreto legislativo, optando per la non sanzionabilità di comportamenti o atti che, per effetto di norme sopravvenute, non siano più ritenuti sanzionabili amministrativamente, ovvero siano sanzionati con minor rigore.
In definitiva, non scattano le sanzioni per gli illeciti amministrativi non più previsti come tali dalla nuova normativa; si tratta, nello specifico:
- dell’omessa/irregolare istituzione/tenuta dell’Archivio Unico Informatico e del Registro della clientela;
- della violazione degli obblighi di registrazione e dell’obbligo di comunicazione.
Il regime più favorevole riguarda anche l’applicabilità del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 68.
Sitografia
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