Sull’acquisto dei ”buoni corrispettivi multiuso”, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito postole rammentando che già con circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 si è chiarito che l’evoluzione normativa del c.d. ”esterometro” dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è ”estera”.
Infatti, ai fini «dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:
– è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
– non è significativo che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
Tale interpretazione viene confermata fermo restando, alla luce delle modifiche in ultimo recate (articolo 12 del d.l. n. 73/2022) ed in vigore da giugno, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).
Notano le Entrate nella risposta (n. 579/2022) che, seppure l’assenza di rilevanza territoriale dell’operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell’esterometro (salvo si tratti di acquisti di valore inferiore a 5.000 euro), un’ ”operazione” deve comunque sussistere.
È necessario, quindi, essere in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (di cui sia parte un soggetto passivo d’imposta residente o stabilito
in Italia).
I buoni corrispettivo multiuso semplicemente trasferiti non sono cessione di beni, né prestazione di servizi
Nel contesto oggetto di risposta, il descritto mero trasferimento di buoni corrispettivo c.d. ”multiuso”, non diversamente da quello del denaro o di crediti in denaro, non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi: “Ogni trasferimento di un buono corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.”
Sitografia
www. agenziaentrate.gov.it

