L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dà ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione delle accise, disciplinata dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, apportando modifiche all’art. 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
In ottica di contenimento degli effetti derivanti dall’aumento del costo dei carburanti, si sono disposte nuove rideterminazioni temporanee di alcune aliquote di accisa previste dall’Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).
Nella circolare n. 42 del 30 novembre 2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha anche ribadito le scadenza temporali a cui si devono attenere gli esercenti depositi commerciali nonché gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, i quali hanno l’obbligo di trasmettere i dati dei quantitativi fisici di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante.
In particolare:
- entro il 12 dicembre 2022 si devono inoltrare le comunicazioni relative alle giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 30 novembre 2022;
- entro il 12 gennaio 2023 si devono inoltrare le comunicazioni relative alle giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 31 dicembre 2022.
Inoltre, l’Agenzia ricorda quali sono le aliquote riguardanti le accise applicate nei due periodi interessati. Da oggi, 1° dicembre 2022, sono in vigore le seguenti aliquote di accisa:
- benzina: da euro 478,40 ad euro 578,40 per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 367,40 ad euro 467,40 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 182,61 ad euro 216,67 per mille chilogrammi.
Mentre l’aliquota sul gas naturale usato per autotrazione resta invariata nella misura di euro zero per metro cubo.
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