Un provvedimento delle Entrate (30 novembre 2022), approva il nuovo modello di avviso di intimazione.
In particolare, è sostituito il riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel precedente modello con l’attuale denominazione di Corti di Giustizia tributaria; è inoltre adeguato il logo dell’agente della riscossione, in conformità con la legge n. 130/2022 di riforma della giustizia tributaria, che ha introdotto la nuova denominazione delle Commissioni tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.
Il provvedimento è il n. 439455/E/2022.
L’articolo 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che l’espropriazione forzata, se non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, va preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni dalla data della notifica.
L’art. 29, comma 1, lettera e), D.L. n. 78/2010 dispone, a sua volta, che la notifica dell’avviso venga effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.
La notifica dell’avviso di intimazione è parimenti prevista con riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane.
L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’oggetto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.
La legge n. 130/2022 ha, come detto, riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle Commissioni tributarie. Secondo l’art. 1, dunque: ”L’attuale formulazione dispone pertanto che gli organi di giurisdizione in materia tributaria sono riordinati in Corti di Giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e in Corti di Giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.”
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.it

