Un contributo nella discussione in Parlamento sul ddl Bilancio 2023. I Consulenti offrono osservazioni e proposte in merito alle misure della bozza di Legge che riguardano la materia lavoro.
Bilancio 2023: le osservazioni e le proposte dei CdL in ambito lavoro
Sulla riduzione a cinque punti percentuali della imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti di cui all’art. 15, condivisa perché aumenterà il loro potere d’acquisto, la categoria osserva l’eventualità che la nuova previsione disincentivi i lavoratori stessi a convertire il premio in beni e servizi. Di più: viene auspicato che l’erogazione dei premi di risultato cui si applica l’imposta agevolata del 5% sia collegata al raggiungimento di valori di produttività individuati dalla contrattazione collettiva anche quando essi non sono incrementali in relazione al periodo precedente.
Qual è il suggerimento? Detassare elementi retributivi legati ad indicatori anche non economici e/o finanziari, i quali determinano in ogni caso il raggiungimento di obiettivi che rientrano nei criteri Esg (Environmental, social, governance).
Circa l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti di cui all’art. 52, bene che per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2023 operi l’esonero sulla quota, a carico del lavoratore, dei contributi previdenziali per invalidità, malattia, vecchiaia e per i superstiti. Ma, se tale esonero nella misura di due punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile, non ecceda l’importo mensile di 1.538 euro, viene maggiorato di un punto percentuale, tale ulteriore 1% sarà destinato ad una limitata parte di lavoratori.
I Consulenti del Lavoro osservano come sia utile estendere l’uno per cento in più a tutti i lavoratori dipendenti destinatari della riduzione contributiva di due punti percentuali, ovvero con retribuzione imponibile non superiore a 2.692,00 euro. Come pure ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.
E’ positivo il giudizio sulla proroga – attivata dall’art. 56 della bozza – delle disposizioni legate alla c.d. “Opzione donna“, che consiste in un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo ed erogato, a domanda alle lavoratrici dipendenti e autonome che maturano precisi requisiti di legge.
Tuttavia, perplessità interessano la parte del dettato che prevede che il diritto al trattamento pensionistico si può applicare alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in specifiche condizioni. I dubbi investono la correlazione tra la riduzione temporale e il numero di figli della lavoratrice prossima alla pensione. Inoltre, tale previsione potrebbe comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici con medesime caratteristiche previdenziali.
Quanto all’art. 57 – rubricato “Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli” – i Consulenti apprezzano in particolare la disposizione che consentirà ai datori di lavoro di beneficiare dell’esonero che la legge n. 26/2019 ha fissato se inseriranno stabilmente nel mercato del lavoro i percettori del RdC (Reddito di Cittadinanza). Altra giusta misura appare la modifica di legge secondo cui, in caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del vantaggio economico entro il limite di 3.000euro lordi.
Anche qui, però, considerato il vincolo tra norma nazionale e unionale, che condiziona l’efficacia delle disposizioni sugli incentivi all’assunzione di giovani, donne e percettori di RdC all’autorizzazione della Commissione europea, i CdL auspicano che le tempistiche siano rapide e puntuali. Il procedimento di autorizzazione è infatti fermo al 30.6.2022, con ciò creando criticità operative per aziende e operatori professionisti.
Favore viene espresso per la norma del ddl Bilancio 2023 – art. 64 – che modifica la disciplina delle prestazioni occasionali innalzando i limiti economici riferiti ai compensi per ogni utilizzatore di tali prestazioni (con riferimento alla totalità dei prestatori con compensi di importo non superiore, complessivamente, a 10 mila euro), e ampliando la platea dei soggetti che potranno utilizzare tali strumenti (aziende fino a dieci dipendenti stabili).
E’ una previsione che farà, tra l’altro, emergere il lavoro sommerso.
Sono apprezzabili le correzioni che rimuoveranno le restrizioni al settore agricolo, alberghiero e alle strutture ricettive del settore Turismo.
Sitografia

