Nel documento in discussione presso la V Commissione di Camera e Senato, i Consulenti del Lavoro formulano sul Ddl Bilancio 2023 osservazioni e suggerimenti anche in ambito Fisco.
- Ddl Bilancio 2023, osservazioni e suggerimenti in materia Fisco
L’art. 12 della bozza di Legge è dedicato alle modifiche al regime forfetario: viene innalzato a 85 mila euro il limite di ricavi o compensi che è tra i requisiti di accesso e permanenza nel regime di favore e viene aggiunto che l’applicazione del regime cessa nell’anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 100 mila euro. In questo ultimo caso, si deve l’IVA a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite.
Ora, i professionisti osservano che mentre i contribuenti che ricadono nella prima fattispecie superando il limite (compensi o ricavi di ammontare compreso tra 85.001 e 100.000), si comporteranno come avviene attualmente, ovvero fuoriuscendo dal regime forfettario dal 1° gennaio dell’anno successivo, per gli altri che ricadono nella seconda fattispecie (ricavi o compensi superiori a 100 mila euro), il regime di vantaggio cessa di avere applicazione dall’anno in cui ricavi e compensi hanno superato il limite.
Per intanto, utile sarebbe per i Consulenti che fosse precisato che il superamento del limite di 100 mila euro va calcolato con il principio di competenza o di cassa (a seconda che l’attività sia d’impresa o di lavoro autonomo).
Come pure utile sarebbe definire – in quanto l’IVA (per espressa previsione di norma) si applica dalla effettuazione di operazioni che comportano il superamento di 100 mila euro – se si applica il pro-rata o se è imponibile l’intera operazione che provoca il superamento di questo limite.
Ancora: per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano la soglia dei 100 mila euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie. Va, però, chiarito se si rendono necessarie le scritture contabili e fiscali obbligatorie a seconda del regime adottato (ordinario o semplificato), con decorrenza retroattiva. E, quale quadro della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si supera il limite va compilato? Con quali criteri (dato che una parte dell’esercizio è svolta forfettariamente, l’altra in modo ordinario)?
Le ulteriori perplessità della categoria professionale sull’art. 12 della bozza riguardano, infine: gli acconti di imposta per il 2022 (come vanno calcolati a seguito del cambio di regime?); la fuoriuscita dal regime stesso in corso d’anno (comporta automaticamente la perdita della riduzione del 35% sui contributi previdenziali? in quale modo è possibile revocare la richiesta di riduzione, se è decorso il termine del 28 febbraio attualmente fissato?).
La proposta: si stabilisca che, in caso di superamento del limite di 100 mila euro, l’IVA sia dovuta a partire dalla quota parte imponibile sulla prima operazione effettuata che ha comportato il superamento o si chiarisca cosa si intende per “operazioni effettuate”.
Si ricorderà, poi, che l’art. 36 del Ddl Bilancio 2023 – rubricato “Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA” – ha provocato non poche critiche nella parte in cui – assieme all’inserimento della previsione di una sanzione pecuniaria di 3 mila euro al contribuente persona fisica destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA in quanto titolare dell’impresa individuale o dell’attività di lavoro autonomo, o in quanto rappresentante legale di società, per non aver fornito la documentazione idonea – stabilisce, pur nell’esigenza di rafforzare la lotta alle partite Iva pretestuose e all’evasione in generale, la responsabilità solidale in capo al professionista che, quale intermediario, ha trasmesso per conto del suo cliente la dichiarazione di inizio attività agendo con dolo o colpa grave, salvo dimostrare l’incolpevole errore e la diligenza.
Norma, questa, che per la genericità e la mancanza di indicazioni di dettaglio circa la documentazione idonea da fornire, è suscettibile di portare gli uffici dell’Amministrazione finanziaria ad una lettura dissimile dalla disposizione stessa.
La questione è ancor più pesante se si pensa alla responsabilità solidale nella sanzione: l’intermediario, oltre le verifiche obbligatorie cui già soggiace (derivanti da codice deontologico e norme antiriciclaggio) non dispone di poteri istruttori. Potrebbe verificarsi, così, il paradosso dell’essere sempre destinatario della sanzione, salvo dimostrare l’estraneità ai fatti contestati.
In questo caso, i Consulenti del Lavoro propongono di definire con puntualità e precisione i parametri che il Fisco userà nell’analisi dei rischi propedeutica al rilascio di partite IVA e cosa si intende per “documentazione idonea”.
Chiedono, inoltre, di escludere la corresponsabilità solidale dell’intermediario nella sanzione applicata al titolare della partita IVA destinatario del provvedimento.
Osservazioni e proposte sono destinate anche all’art. 38 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni – ove, nel comma 6 si prevede, in deroga all’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, il differimento di un anno dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2019. Misura che darebbe, in maniera contraddittoria, un vantaggio all’Amministrazione finanziaria.
L’art. 39, con il quale chiudiamo, introduce la possibile regolarizzazione – versando una somma di 200 euro per ogni periodo d’imposta cui le violazioni si riferiscono e rimuovendo le irregolarità od omissioni, sempreché siano stati commessi fino al 31 ottobre scorso – delle irregolarità, delle infrazioni e delle inosservanze di obblighi o adempimenti formali (non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte, dell’IVA, dell’IRAP né ai fini del pagamento di questi tributi).
La rimozione di irregolarità od omissioni può, precisano nelle osservazioni i Consulenti, risultare burocraticamente ed operativamente onerosa, scoraggiando l’accesso alla regolarizzazione. Si tratta di violazioni formali, dal che proviene la proposta di escludere l’obbligo di rimozione per evitare al contribuente l’onere burocratico di cui si è detto.
Sitografia

