Se un’operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola.
Tale disposizione, contenuta nel c.d. “decreto Iva“, non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile se gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche per la rettifica di inesattezze della fatturazione.
Conseguentemente, ove il cedente o prestatore si avvalga di detta facoltà, il cessionario o committente che abbia già registrato l’operazione deve registrare la variazione, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
Il sistema di variazione in diminuzione descritto presuppone, in genere, la restituzione al cessionario/committente del corrispettivo erroneamente percepito in
misura superiore.
Ciò posto, l’eventuale errore di aliquota è riconducibile alle ipotesi di variazione ex decreto IVA sicché, essendo per l’istante (risposta n. 592/E/2022) decorsi i 12
mesi dall’effettuazione dell’operazione, non è consentita l’emissione di una nota per il recupero della maggiore imposta erroneamente addebitata.
Ancora: il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’esercizio del diritto alla detrazione non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore contenente la riduzione non operata dell’imposta, o un’istanza di rimborso.
Il rimborso
Per quanto concerne l’istituto del rimborso disciplinato dall’articolo 30ter del decreto IVA, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione). Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per ”colpevole” inerzia del soggetto passivo.
La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta, invece, laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione.
Nello specifico, la risposta 592 ricorda che l’articolo 30ter del decreto IVA prevede che il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Tanto premesso, l’istante non ha proceduto a rettificare tempestivamente la fattura, erroneamente emessa con applicazione dell’IVA, non per colpevole inerzia. Solo nel 2022, oltre il termine di emissione della nota di variazione in rettifica, l’istante ha preso atto dell’errore compiuto.
Tornano, dunque, applicabili i chiarimenti resi con diverse risposte ad interpello secondo cui, laddove il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ex articolo 26 del decreto IVA per recuperare l’IVA erroneamente addebitata in rivalsa che deve restituire al cessionario/committente perché non dovuta, il medesimo può presentare istanza di rimborso ex articolo 30ter, comma 1, del decreto IVA, al verificarsi del presupposto.
Nel caso prospettato all’Amministrazione finanziaria, affinché sia rispettata la neutralità dell’IVA ed il rimborso non integri la fattispecie di arricchimento senza causa in capo al prestatore è necessario che, durante la fase istruttoria che segue la richiesta di rimborso, l’istante dia prova di aver eseguito il rimborso dell’IVA erroneamente addebitata in rivalsa al committente e che il rimborso non cagioni un danno all’erario ove il committente, avendone il diritto, abbia detratto l’IVA addebitata.
L’istante dovrà, altresì, dare evidenza che la somma chiesta a rimborso è già al netto di quanto erroneamente detratto nel 2021 per effetto del calcolo del prorata
di detraibilità eseguito considerando l’operazione soggetta ad IVA, fornendo, altresì, all’Ufficio competente tutta la documentazione idonea a verificare la spettanza del predetto credito e il corretto calcolo dell’Iva detraibile nel 2021.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

