L’Inps, con la circolare n. 133 pubblicata in data 16 dicembre 2022, ridefinisce i tassi di dilazione, le sanzioni civili e le sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali. Tale riorganizzazione è successiva alla decisione della Banca Centrale Europea che ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a partire dal prossimo 21 dicembre, è pari al 2,50%.
Banca Centrale Europea e la conseguente rideterminazione dei tassi di dilazione e differimento
La variazione proveniente dalla BCE incide sulla rideterminazione dei tassi di dilazione e di differimento per ciò che concerne i contributi dovuti agli Enti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie.
Sia per ciò che riguarda l’interesse di dilazione sia quello di differimento, il nuovo tasso annuo da applicare, a decorrere dal 21 dicembre 2022, è dello 8,50%.
Sanzioni civili
La già citata decisione della BCE trova applicazione anche in merito alle sanzioni civili. Anche quest’ultime, dato l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sono variate. In tale caso si applica il tasso dell’8% annuo nei casi di:
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a) della legge n. 388/2000);
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere oppure le retribuzioni erogate (ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000);
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (ai sensi dell’art. 166, comma 10 della legge n. 388/2000).
Inail: tassi aggiornati anche per premi assicurativi e accessori
I nuovi tassi voluti dalla BCE riguardano anche i premi assicurativi ed accessori Inail. Secondo la circolare n. 47 del 19 dicembre 2022, anche l’Inail dà notizia circa la variazione dell’interesse, secondo le seguenti misure:
- 8,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi ed accessori;
- 8,00% misura delle sanzioni civili.
Infine, in merito al pagamento della sanzione civile da parte del datore di lavoro, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sitografia
www.inps.it
www.inail.it

