Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 14 novembre 2022 definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni e delle domande di agevolazione sugli Accordi per l’innovazione del secondo sportello previsto dal dm 31 dicembre 2021.
Soggetti che accedono al beneficio degli accordi del secondo sportello
Sono ammessi al beneficio i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1 e 3, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni (legge 8 agosto 1985, n. 443);
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5 dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i Centri di ricerca come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. e) del DM 31 dicembre 2021.
I progetti possono essere presentati anche congiuntamente tra loro. Alla realizzazione di un progetto congiunto possono partecipare, in qualità di co-proponenti, gli Organismi di ricerca e, unicamente per i progetti relativi alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Possono partecipare ad un progetto congiunto un massimo di cinque soggetti, ivi incluso il capofila.
Le Faq sul tema sono reperibili al seguente indirizzo (cui rimandiamo): https://www.mise.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/accordi-per-linnovazione-secondo-sportello-domande-frequenti-faq
Sitografia
www.mise.gov.it

