Discipline differenti, indennità differenti. Ma è possibile trasformarle: NASpI e ALAS come DIS-COLL e NASpI. Come? Lo spiega un messaggio Inps (n. 4581/2022).
Indennità NASpI
Anzitutto, la prestazione di disoccupazione NASpI è rivolta a:
- lavoratori dipendenti (anche apprendisti);
- soci lavoratori di cooperativa;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dal 1° gennaio 2022, operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Indennità ALAS
L’indennità di disoccupazione ALAS è, invece, rivolta a:
- lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi ora descritte, e ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.
Ciò posto, nonostante siano discipline differenti è possibile trasformare le domande di ALAS in domande di NASpI (e viceversa), analogamente a quanto già previsto nelle ipotesi di errata presentazione della domanda di NASpI in luogo della domanda di DIS-COLL e viceversa nonché nelle ipotesi di errata presentazione delle domande di indennità NASpI in domande di indennità di disoccupazione agricola e viceversa.
Tale trasformazione è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico (articolo 1367 del codice civile) – in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – nonché del principio di conversione dell’atto nullo (articolo 1424 del codice civile) – in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza – applicabile anche agli atti unilaterali.
A tale fine, le Strutture territoriali procederanno, esclusivamente su istanza dell’interessato, alla trasformazione delle domande di ALAS in NASpI, e viceversa, secondo le modalità che verranno fornite alle Strutture territoriali con apposito separato messaggio.
Pertanto, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate, per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le Strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni che saranno dettagliate nel menzionato messaggio.
La DID è necessaria
Considerato, infine, che al momento della presentazione della domanda di indennità NASpI l’assicurato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) finalizzata al riconoscimento dello stato di disoccupazione, nell’istanza di trasformazione delle domande di ALAS in NASpI l’interessato deve, allo stesso modo, rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro.
Per quanto concerne, invece, l’istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS, si fa presente che nella stessa l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.
Sitografia

