Nel nuovo eDAS per la circolazione tra Stati UE, il rapporto di ricezione è documento essenziale allo Stato membro di spedizione per procedere al rimborso dell’accisa allo speditore certificato.
Questo chiarisce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l’informativa n. 569047/RU del 14 dicembre 2022.
L’Amministrazione di destinazione deve verificare l’espletamento delle formalità – tra le quali emerge in importanza il pagamento dell’accisa – al ricevimento del rapporto di ricezione.
La fase 4 del sistema Excise Movement and Control System (EMCS) sarà operativa a partire dal 13 febbraio 2023.
Con l’informativa n. 569047/RU del 14 dicembre 2022, riguardante EMCS fase 4.0, nuovo eDAS per la circolazione tra Stati UE, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che la fase 4 del sistema Excise Movement and Control System (EMCS) sarà operativa dal 13 febbraio 2023.
La sostituzione del documento amministrativo semplificato (DAS) cartaceo con il messaggio elettronico e-DAS per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali è la novità principale.
eDas dedicato a chi?
L’utilizzo di eDAS è riservato alle nuove figure di speditore certificato e destinatario certificato, anche fossero occasionali.
Queste nuove figure sono censite nell’Anagrafica accise nazionale e in quella unionale (SEED) e, al pari delle altre, sono oggetto di verifica in tutti i flussi.
Le istruzioni operative concernenti l’iter autorizzativo sono emanate dalla Direzione competente.
Processi, tracciati, regole, condizioni e tabelle di servizio sono, nella sostanza, condivisi tra eAD ed eDAS, ma gli e-DAS, differentemente dagli eAD, hanno la lettera ‘P’ nel penultimo carattere del codice identificativo ARC (Administrative Reference Code), generato dal sistema AIDA all’atto della convalida.
Per i movimenti ad accisa assolta accompagnati da e-DAS, l’invio del messaggio IE818, Rapporto di Ricezione (ROR), ha implicazioni diverse a seconda del mittente:
a. la trasmissione del messaggio IE818 da parte del destinatario certificato implica l’arrivo della merce a destinazione e rappresenta, quindi, la presa in carico della merce/prodotto;
b. l’inoltro dello stesso messaggio da parte dello Stato Membro di destinazione allo Stato Membro di spedizione implica che tutte le formalità fiscali sono state espletate a destinazione.
Il Rapporto di Ricezione è, insomma,un documento essenziale per permettere allo Stato membro di spedizione di procedere al rimborso dell’accisa allo speditore certificato.
L’Amministrazione di destinazione deve verificare l’espletamento delle formalità (pagamento dell’accisa in particolare) al ricevimento del Rapporto di Ricezione.
La Direzione centrale competente emana le istruzioni operative concernenti le modalità di contatto tra operatore economico e dogana competente per la verifica delle formalità a destinazione e successiva convalida del Rapporto di Ricezione.
Alle nuove funzionalità si accede:
- dal 13 dicembre 2022 in ambiente di addestramento;
- dal 13 febbraio 2023 in ambiente di esercizio.
Sitografia
www.adm.it

