Inps, con il messaggio n. 4616 del 22.12.2022, si è occupato degli importi erogati a titolo di fringe benefit aziendali, secondo le ultime novità introdotte dai decreti bis e quater.
Con l’articolo 3 del decreto-legge n. 176/2022, è stata disposta per il 2022 l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro relativa al valore dei beni ceduti e dei servizi, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente per il solo anno 2022, tra i c.d. fringe benefit, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. Tale normativa era già stata sottolineata da Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35.
Focus sul bonus carburante. Nella fattispecie tale bonus costituisce un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale. Si osserva, dunque, in merito che se il valore del bonus risulta superiore a 200 euro lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Conguaglio importi: modalità
In sede di conguaglio, per il valore e le somme relative ai fringe benefit e bonus carburante superiori ai relativi limiti, il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Inoltre, ai fini previdenziali e in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit e del bonus carburante erogati, diversamente da quanto accade ai fini fiscali, dove viene trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro.
Operazioni di conguaglio
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità:
- porteranno in aumento la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d’imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (per i fringe benefit) e superiore a 200 euro (per il bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Nel caso in cui, invece, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
Fringe benefit e Uniemens
In conclusione del documento, l’istituto dà istruzioni operative circa l’esposizione del conguaglio suddetto nella sezione del flusso Uniemens.
Il datore infatti ha tre possibilità:
- seguire le modalità relative all’utilizzo delle variabili retributive, da applicare alle denunce di competenza di dicembre 2022;
- seguire le modalità relative ai flussi di variazione massiva d’ufficio, soluzione una tantum da applicare nelle denunce di competenza di gennaio 2023-febbraio 2023;
- seguire le modalità standard specificando il nuovo imponibile, al netto dei fringe benefit.
Sitografia
www.inps.it
www.redigo.info

