Con la circolare n. 139/2022, del 31 dicembre, l’INPS ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per:
– i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens;
– i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso Uniemens ListaPosPA.
Le operazioni di conguaglio di fine 2022 sono finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi
variabili della retribuzione.
La circolare 139 illustra, in particolare, le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
1) elementi variabili della retribuzione;
2) massimale contributivo e pensionabile;
3) contributo aggiuntivo IVS 1%;
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d’imposta (articolo 51, comma 3 del TUIR);
6) auto aziendali ad uso promiscuo;
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) gestione delle operazioni societarie.
Inoltre, essa riepiloga le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti ed aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.
Quando effettuare le operazioni di conguaglio?
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento:
a. con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2022” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023);
b. con la denuncia di competenza di “gennaio 2023” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2023” (scadenza di pagamento 16 marzo 2023), senza aggravio di oneri accessori.
Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.
Per alcune categorie di dipendenti pubblici (personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost), la sistemazione della maggiorazione del 18% potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2023”.
Sitografia

