Le dichiarazioni sono autonome, separate. Così, l’attività di vendita che la società incorporata svolge prima della stipula dell’atto di fusione per incorporazione è distinta da quella della società incorporante. Dev’essere, perciò, oggetto di una specifica dichiarazione annuale afferente a quel preciso periodo.
E’ una specifica che le Dogane effettuano nell’informativa del 2 gennaio 2023, con cui precisano pure che in seguito alla stipula dell’atto di fusione l’incorporante subentra all’incorporata nella fatturazione ai consumatori finali, proseguendone l’attività di fornitura senza soluzione di continuità e assumendo la relativa obbligazione tributaria.
La società incorporante provvederà, quindi, a versare sulle proprie contabilità di ambito corrispondenti ai territori di fornitura, i ratei in precedenza dovuti dall’incorporata in relazione all’attività predetta.
Il riferimento di legge è l’art. 2504 bis c.c., comma 1, a norma del quale: “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Ma, prosegue la nota, occorre tenere conto del fatto che fino al momento della stipula dell’atto di fusione le società da essa interessate operano come entità distinte ed autonome, ciascuna titolare di un proprio codice ditta e di specifiche contabilità in seno agli Uffici preposti alla loro tenuta, assumendo obblighi e diritti propri.
Le dichiarazioni sono autonome. Incorporata
Con la propria dichiarazione annuale, la società incorporata dovrà viceversa rappresentare i dati relativi all’attività svolta fino alla data della fusione, in modo che gli Uffici competenti per ambito possano definire le posizioni contabili ad essa facenti capo e dare corso agli adempimenti connessi con la cessazione dell’attività di vendita ai consumatori finali.
A tal fine, le deleghe relative alla società incorporata, approvate nel PUDM, esplicano i propri effetti anche in funzione della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuta la fusione, a meno che nel suddetto atto non sia previsto uno specifico termine finale dell’efficacia della delega medesima che, in tale ipotesi, dovrà essere rinnovata.
Incorporante
La società incorporante dovrà contemplare nella propria dichiarazione anche i volumi di fornitura relativi ai clienti acquisiti a seguito della fusione conseguentemente alle fatture emesse, computando nei “Ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione” anche l’importo di quelli eventualmente versati per i mesi successivi alla fusione ed originariamente dovuti dalla società incorporata.
Sitografia

