Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, vengono sancite importanti misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Le novità riguardano tutto il 2023, includendo il taglio del cuneo fiscale e la riforma del reddito di cittadinanza.
Novità lavoro: le misure principali
Taglio del cuneo fiscale per il 2023
E’ stato incrementato l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente, ad eccezione di quelli di lavoro domestico. L’incremento, rispetto al 2022, è pari al:
- 2% per i redditi annui sino a 35.000 euro;
- 3% per i redditi annui sino a 25.000 euro.
Agevolazioni per le assunzioni: dal tempo determinato ai percettori di reddito di cittadinanza
Beneficiari del reddito di cittadinanza
Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica, però, ai rapporti di lavoro domestico.
Tale esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Giovani e donne
Tali disposizioni si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, riguardanti i giovani lavoratori e le lavoratrici donne. Per tali assunzioni il limite massimo di importo su cui applicare l’esonero di 6.000 euro è elevato a 8.000 euro.
Lavoratori agricoli e delle spettacolo
Per ciò che concerne i lavoratori dello spettacolo è stato sancito un incremento delle risorse del “Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET” secondo le seguenti misure:
- 60 milioni di euro per il 2023;
- 6 milioni di euro per il 2024;
- 8 milioni di euro per il 2025.
Per i lavoratori agricoli, invece, è stato pensato un regime sperimentale, valido per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. Tale disciplina si applica, in agricoltura, a:
- disoccupati; percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL; beneficiari del reddito di cittadinanza oppure percettori di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani under 25, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’Università;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno nonché soggetti in semilibertà’.
Disposizioni in materia pensionistica: Opzione donna e Quota 103
In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo: la c.d. “pensione anticipata flessibile” (Quota 103).
Si conferma, inoltre, per tutto il 2023 Opzione donna. Il diritto a tale trattamento pensionistico si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianita’ contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. Per tali lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.mef.gov.it

