INPS illustra – circolare n. 1 del 4.1.2023, le modifiche intervenute negli aspetti di natura contributiva in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), specificatamente per quanto riguarda i lavoratori delle imprese del settore agricolo assunti con contratto di apprendistato.
Lavoratori assunti con contratto di apprendistato
L’integrazione salariale dei lavoratori dipendenti da imprese del settore agricolo è disciplinata dall’articolo 8 della legge n. 457/1972, che riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate. E’ stata estesa anche agli impiegati e ai quadri.
Dal 1° gennaio 2022 le integrazioni salariali sono state estese anche agli apprendisti non professionalizzanti, perciò i trattamenti CISOA si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti con:
– contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello);
– contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato di terzo livello).
Le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura sono tenuti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, professionalizzanti o non professionalizzanti), al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (e della cassa unica assegni familiari e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria.
Per il finanziamento dei trattamenti di CISOA, le imprese agricole interessate sono tenute a versare il relativo contributo di finanziamento, pari all’1,50% dell’imponibile contributivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, le imprese agricole interessate sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al versamento della suddetta contribuzione anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.
Per le imprese agricole operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per i lavoratori, compresi gli apprendisti, operano le agevolazioni previste dalla legge n. 67/1988.
La circolare ricorda che per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in argomento, le matricole aziendali devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8M” o “8N”.
Inoltre, il contributo di finanziamento in argomento non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia.
Per l’applicazione dell’esonero, le matricole contributive dei datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione “1D”, avente il significato di “Esonero dal versamento del contributo Cig”.
Da ultimo, gli obblighi contributivi in argomento sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel settore agricolo.
Operativamente, dal 1° gennaio 2023, sulle posizioni contributive contraddistinte dai C.S.C. 5.01.01 e 5.01.02 senza il codice di autorizzazione “5R”, la procedura di calcolo sarà aggiornata al fine di recepire anche per gli apprendisti di primo e terzo livello e per quelli mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato le contribuzioni di cui sopra.
Per il versamento del contributo CISOA, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a dicembre 2022, per il personale apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante), e per gli apprendisti mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, i datori di lavoro interessati valorizzeranno – all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, <CausaleADebito> – il valore di nuova istituzione “M038”, avente il significato di “Versamento contributo CISOA anno 2022”; nell’elemento <AltroImponibile> l’imponibile dell’anno 2022 e nell’elemento <ImportoADebito> il contributo da versare nella misura dell’1,50%, calcolato sull’imponibile dell’anno 2022.
Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in oggetto.
Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza gennaio e/o febbraio 2023 gli stessi elementi sopra riportati per i dipendenti ancora in forza; non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue i dipendenti non più in carico presso il datore di lavoro.
Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di cui sopra, ai fini dell’adempimento, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni.
Concludendo, in sede di calcolo della contribuzione dovuta per l’emissione del quarto trimestre 2022 sarà computata la contribuzione relativa al contributo CISOA dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato per l’intero anno 2022, applicando l’aliquota di finanziamento pari all’1,50% dell’imponibile contributivo. E, dal 1° gennaio 2023, il calcolo della contribuzione dovuta per gli apprendisti a tempo indeterminato sarà aggiornato con l’applicazione dell’aliquota di finanziamento pari all’1,50% dell’imponibile contributivo.
Sitografia

