Attraverso le istruzioni operative, l’Inail aiuta i datori di lavoro ad orientarsi nell’autoliquidazione 2022/2023. Il documento, datato 30 dicembre 2022, si sofferma sulle riduzioni contributive, riepilogando anche le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori.
Scadenze e modalità di pagamento autoliquidazione
Nel riepilogo delle scadenze, l’Istituto precisa che il pagamento dei premi assicurativi obbligatori per malattia professionale ed infortunio sul lavoro è fissata al 16 febbraio 2023, mediante due modalità:
- unica soluzione entro la data di scadenza;
- quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale.
Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2022 è il 28 febbraio 2023. I datori titolati di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.PI. online e Invio Telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione2022/2023 da indicare nel modello F24 è “902023“.
Inoltre, i datori che suppongono di erogare per il 2023 retribuzioni per un importo minore rispetto a quelle corrisposte nel 2022 sono tenuti ad inviare all’Inail ed entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicandone i valori.
Casi di riduzione del premio assicurativo
L’Inail riepiloga, in ultima battuta, che è possibile applicare delle riduzione del premio assicurativo. Tale agevolazione riguarda:
- la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT) con riduzione;
- la pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN) con sgravi;
- il Registro Internazionale (PAN) con sgravi;
- le imprese artigiane (PAT) con riduzione;
- Campione d’Italia (PAT) con riduzione;
- le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT) con riduzione;
- il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT) con incentivi;
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023.
- assunzione legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT) con incentivi.
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni e disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.
Sitografia
www.inail.it

