Il vecchio Patent box ha lasciato il passo al nuovo nel 2021, quando l’art. 6 del dl n. 146 (d’ora in avanti “decreto”) ne ha rivisitato la disciplina.
La nuova versione prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da talune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili con un’agevolazione – per l’appunto il cd. “Nuovo Patent Box” – che consiste nella maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni.
La riformulazione consente ora una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Nel dettaglio, viene disposto che, ai fini delle imposte sui redditi e della determinazione del valore della produzione netta, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:
– software protetto da copyright;
– brevetti industriali;
– disegni e modelli
che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa, vengano maggiorati di quel 110 per cento.
Da quando il nuovo Patent box? Fin quando il vecchio?
Di più: la transizione al nuovo regime di Patent Box avviene prevedendo che le disposizioni si applichino alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (21.10.2021) e ai successivi periodi d’imposta, ovvero – per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare – dal periodo d’imposta 2021.
Precisano le Entrate nella risposta ad interpello n. 2/2022 che per i soggetti che, in relazione ai periodi d’imposta antecedenti al periodo 2021, abbiano esercitato sia una valida opzione PB (di durata quinquennale), sia una valida opzione OD (avendo operato un utilizzo diretto del bene e optato per il regime di autoliquidazione OD), l’art. 6, c. 10, terzo periodo del decreto non consente di transitare nel nuovo regime, dovendo questi contribuenti permanere nel precedente regime per tutta la durata del periodo di riferimento dell’opzione PB.
In tal caso, poiché il periodo di efficacia dell’opzione OD segue quello dell’opzione PB, il punto 12.3 del Provvedimento Nuovo Patent Box prevede che dal periodo d’imposta 2021 non sarà più necessario esercitare annualmente una nuova opzione OD, in quanto l’opzione esercitata entro il periodo d’imposta 2020 si considera efficace per i residui anni del quinquennio.
Sitografia
www.agenziaentrate.it
www.ipsoa.it

