Sugli scambi di partecipazione l’Agenzia delle Entrate formula le risposte ad interpello n. 4 e n. 5 del 4 gennaio 2023.
Scambi di partecipazione. Risposta n. 4/E
In sintesi, nella risposta n. 4 l’Amministrazione finanziaria precisa che il regime di realizzo controllato può essere applicato anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita. A condizione, però, che il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni che superano certe soglie di qualificazione.
Il dispositivo di legge – articolo 177, comma 2-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – risponde alla ratio di consentire l’utilizzo di tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nelle ipotesi in cui la riallocazione delle partecipazioni viene effettuata in società interamente partecipate dal conferente quando le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore alle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.
Risposta n. 5/E
Nella successiva risposta, l’Agenzia sostiene che il criterio indicato nell’articolo 162-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) non è il giusto criterio per la qualificazione come holding della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.
Non vale, dunque, la comparazione tra il valore contabile delle partecipazioni e il valore contabile complessivo dell’attivo patrimoniale, riferiti al bilancio dell’esercizio/periodo d’imposta in cui il conferimento viene posto in essere. Piuttosto, va tenuto conto del rapporto tra il valore corrente delle partecipazioni detenute dalla società scambiata e il suo valore (corrente) complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.ipsoa.it

