E’ un refresh quello che con alcuni chiarimenti ha attualizzato le Faq in tema di “Autodichiarazione requisiti Temporary framework”.
L’attenzione dev’essere, in particolare, rivolta alle seguenti nuove voci: compilazione del modello in caso di fruizione di “altri aiuti” (oltre quelli inclusi nel perimetro del “regime ombrello”); responsabile dell’autodichiarazione nel caso di conferimento d’azienda; modalità di calcolo degli interessi da recupero e quelle da cui è possibile operare lo scomputo da aiuti successivi.
Autodichiarazione requisiti TF, le nuove Faq
Nel dettaglio, un primo quesito riguarda le modalità di compilazione dell’autodichiarazione per i contribuenti che hanno fruito degli aiuti del “regime ombrello” (sezione 3.1 del Temporary Framework) e degli aiuti Covid fuori da tale regime (sezione 3.12 del TF). L’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro degli step da percorrere:
- occorre compilare la dichiarazione sostitutiva per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
- non va compilata quella per gli aiuti relativi alla sezione 3.12 del TF;
- per quanto riguarda il quadro A, è necessario compilare solo la sezione I, barrando la casella “Sez. 3.1” relativa agli aiuti percepiti, mentre la sezione II non va compilata.
Una ulteriore nuova Faq precisa, invece, che è incombenza dell’imprenditore destinatario di aiuti Covid da “regime ombrello” che conferisce la propria azienda in una società a dover trasmettere l’autodichiarazione relativa agli aiuti percepiti senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione”, salvo i casi di minori o di interdizioni. Il conferimento di azienda, infatti, non comporta l’estinzione del conferente, per cui la società conferitaria non dovrà presentare l’autodichiarazione per conto dell’ex imprenditore (conferente).
Altri chiarimenti interessano il calcolo degli interessi di recupero; per la determinazione:
– nel caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800mila a un milione e 800mila per la sezione 3.1 si deve tener conto del tempo che va dall’utilizzo dell’aiuto al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale);
– nel caso degli agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, gli interessi da recupero devono essere così calcolati: per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della stessa Sezione (se non risulta superato il massimale dei 3 milioni); per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021, data di ingresso del nuovo massimale di 10milioni.
Sitografia

